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Ciclabile

Redazione

Nuovo Codice, pochi pro e tanti contro

di Federico Balconi (avvocato, fondatore dell'Associazione Zerosbatti)

Il nuovo codice della Strada, in vigore da sabato 14 dicembre 2024, pare non accontentare nessuno, pur essendo il risultato di un lavoro che avrebbe dovuto comportare un passo avanti per la sicurezza sulle strade. I punti toccati sono molti, qualcuno ci colpisce indirettamente, ponendo limiti più stringenti all’uso di alcool e stupefacenti, così come del cellulare, punendo in modo più incisivo condotte degli automobilisti che spesso sono responsabili di incidenti con vittime ciclisti e pedoni, vedi la distrazione o lo stato di alterazione alla guida. Altri punti invece coinvolgono direttamente l’uso della bicicletta, con l’intento dichiarato di renderla più sicura, sulla cui realizzazione avremmo da muovere qualche appunto.

Ci sarebbe piaciuto, tanto per cominciare, l’abbandono del sostantivo “velocipedi”, con biciclette o ciclisti, giusto per dare un primo segnale di evoluzione. L’articolo in questione è l'articolo 15 (Modifiche alla disciplina della ciclabilità) che tocca alcuni articoli con modifiche in alcuni casi addirittura peggiorative o di nessun impatto, come vediamo di seguito. All’articolo 2, la Strada urbana ciclabile resta invariata, salvo togliere banchina e pavimentazione, ma con la confermata priorità per i velocipedi. All’articolo 3 viene poi abrogata la “casa avanzata”, sostituita da altra soluzione che non sembra peggio, ma neanche meglio di quella abrogata.

Corsie ciclabili
Il primo disappunto lo esprimiamo con la nuova disciplica riguardante le corsie ciclabili, non più riservate ai ciclisti, bensì più semplicemente “idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con altri veicoli". Il risultato, prevedibile è che gli automobilisti sentiranno il diritto di entrarci, non sentendo più l’obbligo di non valicare la linea che per noi ciclisti costituiva una specie di zona franca. Una soluzione che oltre a creare disagio e sicure diatribe sulla strada, vedrà un sicuro aumento degli incidenti tra veicoli a motore, che potranno utilizzare la corsia e i ciclisti, che non potranno più vantare la corsia loro riservata.

Doppio senso
Semplificate invece le corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, che restano riservate alle biciclette. La zona di attestamento sostituisce di fatto la casa avanzata, e dovrebbe consentire ai ciclisti di avvantaggiarsi con minor intralcio e pericolo agli incroci semaforizzati. All’articolo 7 si propongono nuove soluzioni ciclabili: consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di piste ciclabili. Poi istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali è presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile. Gran parte del lavoro sarà demandato ai Sindaci, poiché a loro viene determinata la delimitazione delle zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h .

Luci e campanello sempre
Invariati gli obblighi relativi alle dotazioni obbligatorie per biciclette, che dovranno avere luci funzionanti compresi i catadriotti su pedali e ruote, e dispositivi acustici.

Articolo 143: stare a destra
Resta invariato anche l’obbligo di stare a destra, manovra che in realtà pone il ciclista in estremo pericolo, proprio perché all’estrema destra troviamo le peggiori condizioni della carreggiata, con buche, tombini, rifiuti, sterpaglie, vere trappole per ciclisti.

Articolo 145: la precedenza
Sicuramente peggiorativa questa modifica che toglie l’obbligo di dare la precedenza ai ciclisti, sostituendolo con un inefficace "devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti". Si tratta delle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, mentre resta l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua.

Il sorpasso: art. 148
Un commento a parte merita l’articolo che ha modificato il sorpasso del ciclista (148), che pur introducendo l’obbligo di tenere 1,5 metri di distanza in fase di sorpasso, pone una condizione che lascia spazio all’interpretazione e alla valutazione dell’automobilista, poiché specifica, “qualora le condizioni della strada lo consentano”. Questi i due testi a confronto

Nuovo testo: "Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell’ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le disposizioni del Presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo".

Testo precedente: "Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo".

Saranno quindi i Giudici a dover stabilire, in caso di incidente, se l’automobilista non si sia attenuto alla distanza imposta per il solo fatto di aver urtato il ciclista, con una sorta di responsabilità presuntiva che nasce dall’incidente stesso. In questo caso l’articolo può avere un’efficacia rivoluzionaria, ponendo il ciclista come effettiva parte “vulnerabile della strada”, al pari dei pedoni, ove sempre una presunzione di responsabilità dell’investitore.

Una novità importante per motociclisti: ciclomotori e motocicli diventano Parti vulnerabili della strada al numero 53-bis), insieme a ciclisti e pedoni.

(Photo credits: Shutterstock)