
La constatazione amichevole alleata dei ciclisti in caso di incidente
di Federico Balconi, avvocato e fondatore dell'associazione Zerosbatti
Guida legale alla corretta compilazione del modulo Cai in caso di incidente in bicicletta
Nel crescente contenzioso che nasce a seguito di incidenti che coinvolgono ciclisti, constatiamo che la parte debole rimane il ciclista, anche nella gestione della sua pratica di risarcimento. I motivi sono diversi, ma il più incisivo è la raccolta delle prove, perché spesso il ciclista se solitario dovrà vedersela con versioni di automobilisti che negano il sorpasso, la mancanza di precedenza etc.
In tutti questi casi può essere di grande utilità la compilazione del modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), noto anche come “modulo blu”, che sebbene tale documento sia stato concepito principalmente per sinistri tra veicoli a motore assicurati, nulla vieta la sua compilazione anche in presenza di una bicicletta, fungendo in quel caso da prova di una ricostruzione condivisa e firmata dell’accaduto. A quel punto, una volta firmato, l’automobilista che solitamente ritratta quanto dichiarato verbalmente, non potrà più rimangiarsi la parola e se ammesso il torto, torto rimarrebbe.
Di seguito, una guida legale alla corretta compilazione.
1. Quando è utile compilare il CAI
Il modulo CAI è utile:
• per descrivere le dinamiche dell’incidente in modo condiviso;
• per facilitare le richieste risarcitorie nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo coinvolto;
• come documento probatorio in caso di successivo contenzioso civile o penale.
Nel caso in cui il ciclista abbia subito un danno a causa di un veicolo a motore, il CAI può fungere da dichiarazione congiunta utile per l’attivazione della procedura di risarcimento.
2. Dati da compilare con attenzione
Sezione A - Data e luogo del sinistro
Indicare con precisione la data, l’ora e il luogo dell’incidente. Specificare l’indirizzo o l’incrocio stradale, ed eventualmente allegare foto o una mappa.
Sezione B e C - Veicolo A e Veicolo B
Nel caso di incidente tra bicicletta e auto, la bicicletta deve essere indicata come uno dei due “veicoli” coinvolti (A o B). È fondamentale:
• inserire i dati del conducente del velocipede (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo);
• barrare la voce “veicolo non assicurato” nel campo relativo all’assicurazione, precisando che trattasi di velocipede (che non necessita di polizza RC obbligatoria);
• indicare il tipo di veicolo come “bicicletta”.
Sezione D - Proprietario del veicolo
Nel caso della bicicletta, se il conducente è anche il proprietario, si può riportare “come sopra”; altrimenti, inserire i dati del proprietario.
Sezione E - Feriti
Indicare se vi sono feriti, anche lievi. In tal caso è consigliabile richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e/o del 118.
Sezione F - Danni materiali
Elencare i danni subiti dai veicoli coinvolti (inclusa la bicicletta) e da eventuali oggetti trasportati (zaini, cellulari, ecc.).
Sezione G - Testimoni
Annotare eventuali testimoni, riportandone generalità e recapiti.
Sezione H - Circostanze dell’incidente
Ogni conducente barrerà le caselle che descrivono la propria manovra. In mancanza di una voce adatta alla bicicletta, si può integrare manualmente con una breve descrizione (es. “procedeva in pista ciclabile”, “svoltava a sinistra”).
Sezione I - Grafico dell’incidente
Disegnare la dinamica dell’accaduto, indicando la posizione dei veicoli, la segnaletica stradale, eventuali ostacoli o limiti di visibilità.
Sezione J - Osservazioni
È possibile riportare ulteriori precisazioni. Il ciclista può ad esempio specificare che stava circolando in modo conforme al Codice della Strada (art. 182 C.d.S.), o segnalare condotte scorrette del conducente del veicolo a motore.
Firma
Entrambe le parti devono firmare il modulo. In caso di disaccordo, ciascuno potrà redigere una propria versione dei fatti e allegarla alla denuncia di sinistro.
3. Modulo e richiesta di risarcimento
Il modulo compilato deve essere conservato e trasmesso al proprio legale, che inoltrerà lettera di intervento alla compagnia assicurativa del veicolo che ci ha investiti. Il ciclista ha diritto a ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (bicicletta, abbigliamento, dispositivi elettronici) e non patrimoniale (eventuali lesioni personali), laddove venga accertata la responsabilità, anche parziale, del conducente del veicolo.
4. Quando evitare la compilazione congiunta
In caso di disaccordo tra le parti, rifiuto della firma, comportamento aggressivo, o se vi sono lesioni che richiedono il trasporto in Ospedale, è preferibile non firmare il modulo e richiedere invece l’intervento delle forze dell’Ordine.
Successivamente si potrà agire con denuncia, qualora opportuno, con il supporto di un legale. Avere un Avvocato specializzato e che possa immediatamente intervenire farà la differenza sulla gestione della pratica di risarcimento, per questo la ZEROSBATTI ha pensato a fornire un servizio che si avvale di uno studio legale altamente specializzato. La compilazione del modulo CAI può rappresentare un utile strumento per cristallizzare la dinamica dell’incidente ed agevolare un’eventuale procedura risarcitoria. Compilarlo con attenzione, in modo completo e veritiero, è un passo fondamentale verso la tutela dei propri diritti.