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Federico Balconi
Federico Balconi

Tutto quello che c'è da sapere sulle assicurazioni in bici

di Federico Balconi, avvocato e fondatore dell'associazione Zerosbatti

Ho urtato il mio compagno di allenamento e l’ho fatto cadere, provocandogli danni fisici e materiali, ma non l’ho fatto apposta e stavamo pedalando in gruppo. La bicicletta ha 4.000 euro di danni e la clavicola non sta bene. Una disattenzione in gruppo può provocare un danno consistente. Ma in questi casi chi risponde? Quali sono le responsabilità e soprattutto come procedere per rimediare al danno? Se poi l’incidente accade durante una competizione, magari per troppa foga agonistica, si può chiedere un risarcimento? Bisogna fare una doverosa premessa: il ciclismo è uno sport pericoloso, si svolge su equilibrio instabile e molti ciclisti ne hanno fatto esperienza, più o meno diretta, quindi quando ci si mette in sella si sta accettando il rischio che comporta la bicicletta. In pratica è come se si sottoscrivesse l’accettazione dei rischi “del mestiere”. A una condizione, però, ovvero che siano “consentiti”, rientranti nella normale pericolosità intrinseca a questo particolare sport.

Danno tra ciclisti

Se la caduta dovesse essere conseguenza di una manovra sbagliata, ad esempio si sbaglia una curva, a causa di nostra imperizia, non avremmo nessuna controparte a cui rivolgere una richiesta di risarcimento, quindi in caso di danni anche fisici potremmo utilizzare esclusivamente una polizza assicurativa privata. Poniamo invece il caso che a metà curva ci fosse una estesa macchia d’olio, magari già da tempo nota all’Ente manutentore a seguito di precedenti incidenti e segnalazioni (possiamo appurarlo con un accesso agli atti), oppure una buca poco visibile e non segnalata, ecco che in quel caso non si potrebbe dedurre alcuna accettazione a quel rischio, che travalicherebbe invece il normale “pericolo” di pedalare, né a maggior ragione avremmo posto alcun limite all’obbligo dell’Ente di risarcire il danno provocatoci.

Danno in gara

E così via: ovviamente in gara l’agonismo porta a manovra e azioni spericolate, di cui ammirare certamente il coraggio e la destrezza di certi atleti: tutto consentito sempre e purché ci si attenga alle norme del diritto sportivo, quale ad esempio vietare cambi di corsia in volata, salvo non vi fosse una connotazione dolosa. Se in volata due corridori si urtano senza intenzione ma solo nel gesto estremo di cercare di superarsi a vicenda, nulla potrà essere recriminato. Ma se al contrario uno dei due atleti stringesse illecitamente l’altro corridore alle transenne, magari sbandando volutamente per impedirne il sorpasso, in modo contrario quindi alla norma che prevede l’obbligo in volata di non modificare la propria traiettoria, e ne provocasse la caduta, allora in quel caso si andrebbe oltre al normale rischio sportivo, da considerarsi non accettato con conseguente obbligo di rispondere di tutti i danni da parte dell’atleta che avesse commesso la scorrettezza dannosa. In alcuni casi, quando la scorrettezza non ha nemmeno scopi agonistici ma andasse oltre, con dolo di cagionare un danno, la rilevanza sarebbe penale trattandosi di azioni proprie costituenti un reato.

Danno a terzi 

Oltre al possibile evento tra colleghi ciclisti in allenamento altro capitolo riguarda invece il ciclista che, anche involontariamente provochi danni a terzi, ad esempio alla macchina parcheggiata o al pedone sulla ciclopedonale ad esempio, con relativa colpa e responsabilità civile. Può essere il caso di un contatto con un runner, dovuto ad un semplice sbandamento o calcolo errato nel tenere le distanze, o incomprensione tra chi dovesse spostarsi, con conseguenze fisiche e materiali, oppure se il ciclista distratto urta una macchina parcheggiata, sebbene in doppia fila, ammaccando specchietto e portiera. In entrambi i casi saremmo ritenuti responsabili civilmente, avendo provocato un danno ingiusto (l’articolo del codice civile è il 2043), ed anche se involontario saremmo tenuti al risarcimento. In questo campo le casistiche sono le più svariate, a dimostrazione del fatto che la prudenza non è mai troppa, quindi l’attenzione, quando si pedale, deve essere sempre massima.

Cosa fare

In tutti questi casi la bicicletta, per uso sportivo o altro, potrebbe costare caro al portafoglio, per questo sarebbe opportuno munirsi, preliminarmente, di una polizza che possa coprire eventuali danni che dovessimo provocare a terzi, ipotesi remota ma non impossibile, ed anche per questo il costo vale la candela. Per chi fosse andato a sciare negli ultimi due anni, ad esempio, se l’è trovato obbligatoria nello skipass... Il vantaggio è proprio sollevarci, economicamente, dalle richieste di risarcimento di terzi a cui avessimo provocato un danno, anche fosse il compagno di allenamento, che verrebbe risarcito, fatto salvo il legame di amicizia o sportivo. La stessa polizza viene abbinata ai tesserini degli amatori che si iscrivono alla Federazione Ciclistica Italiana, o agli altri Enti di promozione sportiva, che tra l’altro impongono la visita medico sportiva agonistica, auspicabile per la nostra salute. In ogni caso, anche se fossi accusato di aver causato un danno, affidati sempre e immediatamente ai consigli e alla tutela legale, poiché potresti non essere tu il responsabile o magari il danno non corrisponde a quello richiesto.